La procedura accelerata di frontiera, il decreto ministeriale del 21 luglio 2026, i primi provvedimenti del Tribunale di Trieste e una domanda che lo Stato non può eludere: chi tutela l’ultimo anello della catena?
di Fabrizio Maniago
Presidente dell’Associazione culturale Quisque de Populo
Centro Studi per la Legalità, i Diritti e le Istituzioni
IL PUNTO
Un decreto può indicare dove svolgere una procedura di frontiera. Ma può anche creare i presupposti che il regolamento europeo richiede perché quella procedura sia applicata? E, mentre i giudici rispondono, chi assume il rischio delle decisioni operative quotidiane?
Ventidue giorni dopo
Il 16 agosto 2026 pubblicammo “Poliziotti lasciati soli nel labirinto dell’immigrazione”. Partivamo da una vicenda processuale durata oltre otto anni e mezzo e conclusa con due assoluzioni definitive, per sostenere una tesi semplice: quando la legge è incompleta, l’organizzazione incerta e le procedure oscillanti, il costo umano e professionale non può essere scaricato sui poliziotti chiamati ad applicarle.
Ventidue giorni dopo, un’inchiesta de Il Fatto Quotidiano del 7 settembre1 ha riportato l’attenzione proprio su Trieste. Il racconto riguarda la nuova procedura accelerata di frontiera, le domande di protezione presentate in Questura, l’utilizzo di strutture periferiche e una serie di ricorsi accolti dal Tribunale. L’articolo di stampa parla di “circa quaranta” ricorsi: il dato non risulta accompagnato, allo stato, da una statistica ufficiale pubblica e va quindi attribuito alla fonte giornalistica. Ma i provvedimenti giudiziari esistono: ne abbiamo reperiti quattro, datati 4, 7, 8 e 20 agosto 2026 2.
La questione non è stabilire, con uno slogan, chi abbia ragione. È comprendere il punto di frizione tra diritto dell’Unione, decreto nazionale e pratica amministrativa; e domandare perché, ancora una volta, la complessità prodotta ai vertici rischi di ricadere su chi lavora sul campo, accompagna le persone, notifica atti, fa rispettare prescrizioni e conforma il proprio operato a direttive scritte oppure a indicazioni orali provenienti da una catena di comando che, salendo, diventa sempre più evanescente.
Una frontiera geografica non è sempre una “frontiera esterna”
Trieste è città di confine. Ma nel diritto europeo l’espressione “frontiera esterna” ha un significato supremamente tecnico. Il codice frontiere Schengen3 distingue le frontiere interne — comprese le frontiere terrestri comuni tra Stati membri — dalle frontiere esterne. Il confine terrestre tra Italia e Slovenia è dunque una frontiera interna dell’area Schengen. Il ripristino temporaneo dei controlli non ne muta la natura giuridica.
Occorre tuttavia evitare l’affermazione opposta, altrettanto imprecisa, secondo cui Trieste non potrebbe mai ospitare una frontiera esterna. Il porto o l’aeroporto possono in ipotesi costituire frontiera esterna quando il collegamento avviene con un Paese terzo. Il problema non è quindi il nome della provincia, ma il rapporto tra il singolo caso e uno dei presupposti previsti dal regolamento europeo.
L’articolo 43: quando si entra nella procedura di frontiera
Il regolamento (UE) 2024/1348, applicabile alle domande presentate dal 12 giugno 2026, stabilisce all’articolo 43 le condizioni per esaminare una domanda nella procedura di asilo alla frontiera. In sintesi, il richiedente non deve essere ancora autorizzato a entrare nel territorio e la domanda deve collocarsi in una delle situazioni indicate dalla norma: presentazione a un valico di frontiera esterna o in una zona di transito; fermo connesso all’attraversamento non autorizzato della frontiera esterna; sbarco dopo un’operazione di ricerca e soccorso; oppure una specifica ipotesi di ricollocazione prevista dal regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazioni4.
La semplice presentazione di una domanda presso la Questura di Trieste da parte di una persona già presente sul territorio, dopo il passaggio dalla Slovenia, non appare riconducibile automaticamente a queste ipotesi. Questa è ancora una volta una conclusione interpretativa fondata sulla lettera e sulla struttura del regolamento. Proprio per tale ragione sono necessarie istruzioni trasparenti, possibilmente scritte e motivate.
L’articolo 54: dove si svolge una procedura già applicabile
L’articolo 54 disciplina un piano diverso. Durante l’esame di una domanda già assoggettata alla procedura di frontiera, il richiedente deve risiedere, di regola, alla frontiera esterna, nelle sue vicinanze o in una zona di transito; lo Stato può designare anche altri luoghi nel proprio territorio, tenendo conto delle circostanze geografiche.
La distinzione è decisiva. L’articolo 43 stabilisce quando e nei confronti di chi la procedura può essere attivata; l’articolo 54 stabilisce dove essa può essere svolta. Designare Trieste o un centro situato nella provincia come luogo organizzativo non sembra poter trasformare la frontiera interna italo-slovena in frontiera esterna, né aggiungere una quinta ipotesi a quelle previste dall’articolo 43. La questione spetta ai giudici nazionali e, in caso di dubbio sull’interpretazione del diritto dell’Unione, alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
Dal decreto del 2019 al decreto del 2026
Il decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 20195 individuava le zone di frontiera o di transito “in quelle esistenti” in varie province, indicando per prime Trieste e Gorizia. Quel provvedimento era costruito sulla precedente disciplina nazionale delle procedure accelerate, contenuta nell’articolo 28-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008.
Nel 2026 il quadro è cambiato. Il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito senza modificazioni dalla legge 7 agosto 2026, n. 1456, ha adattato l’ordinamento italiano al nuovo Patto europeo. Il successivo decreto ministeriale 21 luglio 20267 — pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto — non ha sostituito il decreto del 2019: lo ha “integrato”. Ha disposto invero che in tutte le vecchie zone e nelle nuove si applichino gli articoli 43, 44 e 45 del regolamento 2024/1348; ha aggiunto valichi, porti e ulteriori centri; ha altresì istituito diciannove sezioni territoriali, tra cui Trieste e Udine II.
È qui che si manifesta il possibile cortocircuito. Un elenco provinciale nato nel 2019 per un diverso modello nazionale viene conservato e utilizzato come base territoriale del nuovo procedimento europeo. Ma la normativa primaria del 2026 parla anche del trasferimento “dal punto della frontiera esterna” verso luoghi deputati allo svolgimento della procedura. Il luogo può essere spostato; il presupposto non può essere dato per scontato.
La comunicazione a Bruxelles
Nel preambolo, il decreto del 21 luglio richiama la comunicazione protocollo n. 4355 del 28 aprile 2026, con la quale il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione avrebbe comunicato alla Commissione europea i luoghi in cui svolgere le procedure ai sensi dell’articolo 54. L’esistenza e la funzione della comunicazione sono dunque ufficialmente attestate.
Il testo e l’elenco dei luoghi, tuttavia, non risultano pubblicati nelle fonti istituzionali aperte consultate. Non sono state reperite neppure direttive o circolari pubbliche che chiariscano, specificamente per Trieste e Casa Malala, i criteri di incanalamento nella procedura, i limiti dell’obbligo di residenza, l’accesso dei difensori, le notifiche e la ripartizione delle responsabilità. Questo non prova che tali atti non esistano; prova però che cittadino e operatore non possono verificarne pubblicamente contenuto e coerenza sistematica.
Il tema della trasparenza non è secondario. Il Piano nazionale di attuazione del Patto, predisposto nel 2024, è divenuto accessibile soltanto nel luglio 2026 dopo una pronuncia del TAR Lazio e l’avvio di un giudizio di ottemperanza8. Quando una procedura incide sulla libertà di movimento (e in ipotesi su quella personale), sulla difesa e sul lavoro degli operatori, la conoscibilità delle regole non è un favore: è una condizione dello Stato di diritto.
Cosa hanno detto i giudici di Trieste
I provvedimenti disponibili non sono tutti identici e non autorizzano generalizzazioni. Formano però un quadro convergente sulle criticità della fase iniziale.
Con decreto del 4 agosto 2026, R.G. n. 4385/2026, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per la procedura di frontiera e ha disposto la prosecuzione secondo il rito ordinario, con sospensione automatica dell’efficacia del diniego. Il nodo era anche temporale: il nuovo decreto ministeriale richiesto dalla normativa del 2026 non era ancora entrato in vigore.
Il 7 agosto, nel procedimento R.G. n. 4412/2026, il Tribunale ha sospeso in via cautelare una prescrizione di residenza esclusiva al CARA di Gradisca. Il decreto del 2019 è stato considerato non sufficiente per il nuovo sistema: collegato a una disciplina abrogata, riferito genericamente a province e privo dell’individuazione di un valico di frontiera esterna o di una specifica zona di transito. Il giudice ha inoltre considerato le modalità concrete descritte nel ricorso — limitazioni all’uscita e difficoltà di accesso del difensore — potenzialmente assimilabili a un trattenimento, riservando l’approfondimento al contraddittorio.
L’8 agosto, R.G. n. 4538/2026, è stata sospesa l’autorizzazione a risiedere in luogo specifico nei confronti di un richiedente indicato come potenziale vittima di tratta, per la necessità di valutare vulnerabilità e referral.
Infine, con decreto del 20 agosto 2026, R.G. n. 4748/2026-1, il Tribunale ha affermato che il decreto ministeriale del 21 luglio, pur pubblicato il 10 agosto, non poteva sanare retroattivamente una procedura iniziata prima della sua entrata in vigore; ha quindi disposto la conversione al rito ordinario.
Questi atti non decidono definitivamente la validità del nuovo decreto per tutte le procedure avviate dopo il 10 agosto. Dimostrano però che la costruzione amministrativa è stata contestata fin dall’avvio e che i dubbi riguardano proprio i presupposti, la base normativa, la libertà personale e le garanzie della difesa.
La persona richiedente e il criterio del visto
L’inchiesta giornalistica racconta anche persone entrate nell’Unione con visti rilasciati da Croazia o Romania. Su questo punto occorre precisione. Il nuovo regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione non riduce tutto al criterio del “primo ingresso”: applica una gerarchia nella quale vengono prima, tra l’altro, i legami familiari e i titoli di soggiorno o visti. Un visto valido — e, a determinate condizioni, anche cessato da meno di diciotto mesi — impone almeno di verificare la possibile responsabilità dello Stato che lo ha rilasciato.
Non disponiamo dei fascicoli individuali e non possiamo affermare quale Stato fosse certamente competente. Possiamo però osservare che una prassi coerente deve documentare la verifica dei criteri europei e spiegare perché casi apparentemente collegati ricevano trattamenti differenti. Anche qui, l’opacità alimenta il contenzioso e lascia agli operatori il peso di decisioni che dovrebbero essere chiarite a monte.
Chi risponde? Il poliziotto tra obbedienza e responsabilità personale
Il poliziotto non sceglie la disciplina da applicare: riceve disposizioni, utilizza modelli predisposti dall’amministrazione e opera in una catena di comando gerarchica. Ma l’ordine non è uno scudo assoluto e, allo stesso tempo, ogni censura giudiziaria non può essere automaticamente riversata sull’esecutore materiale.
L’articolo 66 della legge n. 121 del 19819 detta la regola specifica. L’appartenente alla Polizia di Stato esegue gli ordini del superiore; se ritiene l’ordine palesemente illegittimo, deve segnalarlo esponendone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, deve eseguirlo e ne risponde il superiore che lo ha impartito. Diverso è il limite dell’ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato: non deve essere eseguito e l’operatore deve informare immediatamente i superiori.
La distinzione è fondamentale. Un atto può essere controverso, impugnabile o persino annullato senza che la sua esecuzione integri per ciò solo un reato manifesto. L’articolo 5110 del codice penale e il principio di responsabilità personale dell’articolo 27 della Costituzione impongono una valutazione concreta: contenuto dell’ordine, competenze dell’agente, informazioni disponibili, riconoscibilità dell’illiceità e possibilità effettiva di rappresentare il dubbio.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 364 del 198811, ha indicato, tra i possibili indici dell’ignoranza inevitabile del precetto, l’obiettiva oscurità normativa, i gravi contrasti interpretativi e le assicurazioni erronee provenienti da soggetti istituzionali. Non è un’immunità preventiva. È però un principio incompatibile con l’idea di far discendere automaticamente una responsabilità penale individuale da un sistema giuridico confuso.
Anche il diritto dell’Unione impone alle amministrazioni, non soltanto ai giudici, di applicare le norme europee direttamente efficaci e di non applicare quelle nazionali incompatibili12. Ma questo è anzitutto un dovere dell’istituzione: ministero, dipartimenti e vertici devono predisporre istruzioni chiare, scritte e aggiornate alla luce delle decisioni giudiziarie. Non si può chiedere al singolo operatore sul campo di risolvere da solo un conflitto sul quale discutono tribunali, ministeri e studiosi.
Per rimanere fedeli al dato oggettivo e non apparire eccessivamente allarmisti, giova riportare un passaggio del provvedimento cautelare del giudice tergestino, R.G. 4538/2026 dell’8 agosto 2026. Il giudice, pur chiarendo che si tratta ancora di una decisione assunta inaudita altera parte, si interroga sui possibili effetti e sulle concrete modalità applicative della procedura:

| LA DOMANDA CHE RESTA Può lo Stato adottare procedure controverse, lasciare senza risposta i dubbi sollevati dai giudici e poi pretendere che sia il singolo poliziotto ad assumersi il rischio giuridico della loro applicazione? |
Cinque domande al Ministero dell’interno
- Quali specifici presupposti dell’articolo 43 vengono verificati prima di assoggettare alla procedura di frontiera una domanda presentata presso la Questura di Trieste?
- Quali sono i luoghi comunicati alla Commissione europea con la nota protocollo n. 4355 del 28 aprile 2026 e tra essi figurano Casa Malala o Fernetti?
- Quali circolari, direttive o ordini di servizio disciplinano l’obbligo di residenza, l’accesso dei difensori, le notifiche e l’eventuale limitazione della libertà di movimento?
- Quali indicazioni sono state impartite dopo i provvedimenti del Tribunale di Trieste del 4, 7, 8 e 20 agosto 2026?
- Quali forme di assistenza e tutela sono assicurate ai poliziotti e ai funzionari chiamati ad applicare procedure sulle quali si è già aperto un rilevante contrasto giudiziario?
Non l’ultimo anello della catena
La tutela dei richiedenti asilo e la tutela degli operatori non sono interessi contrapposti. Hanno la stessa radice: norme comprensibili, poteri definiti, provvedimenti motivati, controllo del giudice, responsabilità collocata al livello in cui le decisioni vengono realmente assunte.
Se l’amministrazione sceglie una procedura giuridicamente controversa, deve assumerne la responsabilità istituzionale, pubblicarne le basi, fornire disposizioni scritte, correggerle quando il giudice segnala criticità e sostenere il personale. Altrimenti si ripete lo schema che conosciamo: la decisione viene presa in alto, l’incertezza rimane irrisolta e il rischio finisce addosso al poliziotto che deve applicarla.
Trieste non ha bisogno di una frontiera inventata né di una polemica costruita. Ha bisogno di sapere quale frontiera giuridica si sta applicando, a chi, in base a quale norma e sotto la responsabilità di chi. Finché queste domande resteranno senza risposta, il labirinto non sarà stato risolto: sarà stato soltanto spostato sulle spalle di chi ci lavora dentro, ultimo anello della catena e, all’occorrenza, fusibile del sistema.
1 https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/09/07/la-ue-ci-rimanda-i-migranti-meloni-invece-se-li-tiene-viaggio-a-trieste-dove-il-governo-si-inventa-la-frontiera-che-non-ce/8495947/— fonte giornalistica sulle prassi e sul numero dei ricorsi;
2 Tribunale di Trieste, decreto 4 agosto 2026, R.G. 4385/2026: https://www.sospatto.it/allegati/giurisprudenza/trib-trieste-4385-2026-08-04.pdf; decreto 7 agosto 2026, R.G. 4412/2026: https://www.sospatto.it/allegati/giurisprudenza/trib-trieste-4412-2026-08-07.pdf; decreto 8 agosto 2026, R.G. 4538/2026: https://www.sospatto.it/allegati/giurisprudenza/trib-trieste-4538-2026-08-08.pdf; decreto 20 agosto 2026, R.G. 4748/2026-1: https://www.sospatto.it/allegati/giurisprudenza/trib-trieste-4748-2026-08-20.pdf
3 Regolamento (UE) 2016/399 – codice frontiere Schengen — definizioni di frontiere interne ed esterne
4 Regolamento (UE) 2024/1348 – procedure comuni di protezione internazionale — in particolare artt. 43, 51, 53, 54 e 67;
5 D.M. Interno 5 agosto 2019 — GU n. 210 del 7 settembre 2019;
6 Legge 7 agosto 2026, n. 145 – testo coordinato del d.l. n. 100/2026 — attuazione nazionale del Patto UE;
7 D.M. Interno 21 luglio 2026 — Integrazione delle zone di frontiera o di transito, GU n. 184 del 10 agosto 2026;
8 https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2026/08/202612978_01.pdf;
9 Legge 1° aprile 1981, n. 121 — art. 66: ordini e responsabilità nella Polizia di Stato;
10 Art. 51: Adempimento di un dovere;
11 Corte costituzionale, sentenza n. 364 del 1988 — conoscibilità del precetto e colpevolezza;
12 Corte di giustizia UE, Fratelli Costanzo, C-103/88 — dovere delle amministrazioni di applicare il diritto UE direttamente efficace;