Il caso Mario Roggero: ciò che le sentenze dicono davvero sulla legittima difesa

Dalla prova video alla condanna definitiva: i limiti dell’art. 52 c.p. e il costo umano, sociale ed economico della disinformazione

di Fabrizio Maniago | 3 agosto 2026

Contributo pubblicato anche nella veste di Presidente dell’Associazione culturale Quisque de Populo

Il noto caso di Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il duplice omicidio di due rapinatori, il tentato omicidio del terzo e il porto abusivo dell’arma, ha riacceso una polemica mai sopita. Il dibattito pubblico si è nuovamente polarizzato tra innocentisti e colpevolisti, spesso sulla base di slogan, reazioni emotive e ricostruzioni parziali. In attesa del deposito delle motivazioni della Corte di cassazione, che il 15 luglio 2026 ha reso definitiva la decisione della Corte d’assise d’appello di Torino, è utile tornare agli atti per comprendere che cosa sia stato realmente giudicato.

Non una sentenza di “magistrati di sinistra”

Un primo punto va chiarito per sgombrare il campo da una delle censure più diffuse sul web: l’idea che la condanna sia il prodotto di una magistratura ideologicamente orientata e ostile alla difesa dei cittadini. Tanto la Corte d’assise di Asti, in primo grado, quanto la Corte d’assise d’appello di Torino erano composte da due magistrati togati e sei giudici popolari.

I giudici popolari non sono semplici spettatori. Partecipano pienamente alla deliberazione collegiale sulla responsabilità e sulla pena. Ridurre l’esito del processo a una decisione di soli magistrati professionali significa quindi ignorare la struttura stessa del giudizio d’assise e il ruolo determinante della componente popolare.

Naturalmente, la composizione del collegio non prova da sola la correttezza della decisione. Dimostra però quanto sia semplicistico attribuire la condanna a un presunto orientamento politico dei giudici togati. Il verdetto è il risultato di una valutazione collegiale fondata sulle prove raccolte e discusse nel contraddittorio.

La prova decisiva: una dinamica integralmente ripresa

Nel caso Roggero la ricostruzione non è stata affidata soltanto a testimonianze, ricordi incerti o indizi da comporre. La sequenza essenziale dei fatti è stata documentata dalle telecamere della gioielleria, dalle riprese esterne e dagli impianti dell’attiguo ufficio postale. I giudici di primo e secondo grado hanno potuto esaminare un vero e proprio filmato dell’accaduto, confrontandolo con le dichiarazioni dell’imputato, dei familiari, dei testimoni e con le consulenze balistiche e medico-legali.

Dalle sentenze emerge una ricostruzione netta: dopo la rapina, i tre autori erano usciti dal negozio e si stavano dirigendo verso l’automobile per fuggire. Roggero prelevò il revolver custodito nella gioielleria, uscì sulla pubblica via, li inseguì e sparò più volte. Due uomini furono uccisi e il terzo venne ferito.

È questo il punto che spesso scompare nel racconto pubblico. Il processo non ha giudicato l’istante in cui i rapinatori erano all’interno dell’esercizio commerciale e minacciavano il gioielliere e i suoi familiari. Ha giudicato la condotta successiva, realizzata all’esterno, quando l’azione predatoria si era conclusa e gli autori si stavano allontanando.

Perché è stata esclusa la legittima difesa

Le pagine centrali della sentenza d’appello, in particolare quelle dedicate all’art. 52 c.p., escludono la scriminante per la mancanza dei suoi presupposti essenziali. La legittima difesa non dipende dalla qualità morale dell’aggressore o dell’aggredito, né dal comprensibile turbamento prodotto da una rapina. Richiede una relazione giuridicamente precisa tra un’offesa ingiusta ancora in atto e una reazione necessaria.

  • Attualità del pericolo: al momento degli spari i rapinatori erano ormai fuori dal negozio e in fuga. L’aggressione alla persona del gioielliere e dei suoi familiari non era più in corso.
  • Necessità della difesa: la reazione armata non era indispensabile per impedire un’offesa imminente. La condotta aveva assunto la funzione di inseguimento e neutralizzazione di persone che si stavano allontanando.
  • Proporzione tra difesa e offesa: i colpi di revolver furono esplosi contro persone in fuga, con esiti letali. La proporzione non può essere valutata in astratto sulla gravità della rapina, ma con riferimento alla situazione esistente nell’esatto momento della reazione.
  • Legittima difesa domiciliare: la disciplina speciale introdotta dalle riforme del 2006 e del 2019 non è stata ritenuta applicabile agli spari esplosi sulla pubblica via, dopo l’uscita dall’esercizio commerciale.
  • Legittima difesa putativa: i giudici hanno escluso anche un errore ragionevole sull’esistenza di un pericolo ancora attuale. La dinamica filmata mostrava che i rapinatori erano in fuga e che l’iniziativa armata era stata assunta dopo la conclusione dell’assalto.
  • Eccesso colposo: l’eccesso colposo presuppone una situazione di legittima difesa realmente esistente, della quale vengano superati per errore i limiti. Se manca in radice un pericolo attuale e la reazione non è necessaria, non vi è una difesa legittima sulla quale possa innestarsi l’eccesso.

La distinzione difficile tra comprensione umana e giudizio giuridico

La lettura delle sentenze non impone di ignorare il trauma subito da Roggero, dalla moglie e dalla figlia. La rapina fu violenta e si inseriva in una storia personale già segnata da un precedente episodio criminoso. È comprensibile che una parte dell’opinione pubblica provi solidarietà per chi ha subito l’aggressione e percepisca la pena come particolarmente severa.

Ma il giudizio umano e il giudizio giuridico non coincidono. Comprendere la paura, la rabbia e lo sconvolgimento non significa trasformarli automaticamente in una causa di giustificazione. Nel momento in cui l’aggressore fugge e il pericolo cessa, l’ordinamento non consente che la difesa si trasformi in inseguimento, vendetta o esecuzione privata.

È proprio questa inversione dei ruoli in corso d’opera a rendere il caso tragico: chi era stato vittima di una rapina è divenuto autore di due omicidi e di un tentato omicidio. Le responsabilità originarie dei rapinatori non sono cancellate, ma non autorizzano una reazione senza limiti temporali e funzionali.

I numeri di una vicenda devastante

Il processo restituisce anche la dimensione concreta delle conseguenze, spesso oscurata dalla contrapposizione politica e mediatica.

Cronologia essenziale

  • 28 aprile 2021: rapina alla gioielleria e successivi spari sulla pubblica via.
  • 4 dicembre 2023: pronuncia della sentenza di primo grado della Corte d’assise di Asti: 17 anni di reclusione.
  • 28 febbraio 2024: deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado.
  • 3 dicembre 2025: sentenza della Corte d’assise d’appello di Torino: pena ridotta a 14 anni e 9 mesi.
  • 2 febbraio 2026: deposito delle motivazioni della sentenza d’appello.
  • 15 luglio 2026: la Corte di cassazione rigetta il ricorso e rende definitiva la condanna.
  • 17 luglio 2026: Roggero si costituisce nel carcere di Bollate.

Le conseguenze economiche già risultanti dagli atti

  • 480.000 euro di provvisionali immediatamente esecutive riconosciute complessivamente alle parti civili, tenendo conto della somma già versata dall’imputato a titolo di parziale risarcimento.
  • 22.120 euro liquidati in primo grado per la rifusione delle spese legali delle parti civili, oltre spese generali, IVA e CPA.
  • 36.820 euro liquidati in appello per le spese di rappresentanza e assistenza delle parti civili, sempre oltre gli accessori di legge.
  • Obbligo di risarcire integralmente i danni, da quantificare nel separato giudizio civile. Le provvisionali non rappresentano quindi il costo definitivo della responsabilità civile.
  • Spese della difesa tecnica nei diversi gradi di giudizio, comprese consulenze balistiche, medico-legali e specialistiche: il loro ammontare non è indicato nelle sentenze e ogni cifra ulteriore può essere soltanto una stima.
  • Interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per tutta la durata della pena, oltre alle spese processuali e agli effetti personali, familiari e professionali della detenzione.

Non è possibile affermare, sulla sola base delle sentenze, che il risarcimento definitivo raggiungerà necessariamente qualche milione di euro. È però corretto osservare che il giudizio civile dovrà determinare l’ammontare complessivo dei danni patiti dalle persone offese e dai loro familiari, con un’esposizione economica potenzialmente molto superiore alle somme già liquidate in via provvisionale.

Il problema della propaganda sulla “difesa sempre legittima”

Il caso Roggero non è una monade nel deserto. È anche il risultato di una comunicazione politica e mediatica che, per anni, ha semplificato il tema della legittima difesa fino a trasformarlo nello slogan secondo cui “la difesa è sempre legittima”. Le riforme del 2006 e del 2019 hanno ampliato e precisato la disciplina della difesa nel domicilio e nei luoghi equiparati, ma non hanno cancellato ogni limite.

Non esiste nel nostro ordinamento una licenza generale di sparare a chi ha commesso un reato. Anche la difesa domiciliare presuppone un’aggressione ingiusta, un pericolo attuale e un collegamento tra la reazione e la necessità di proteggere la propria o altrui incolumità, oppure i beni nei casi previsti dalla legge. Quando l’offesa è cessata, la reazione non è più difesa: diventa un’autonoma condotta penalmente valutabile.

La mancata conoscenza di questa distinzione produce conseguenze gravissime. Può indurre persone comuni a credere che la legge autorizzi comportamenti che, invece, espongono a decenni di carcere, al risarcimento dei danni e alla distruzione economica della propria famiglia. La propaganda offre una rassicurazione semplice; il processo restituisce, troppo tardi, la complessità delle norme.

Conclusione

Sul piano umano, questa vicenda non consente celebrazioni. Due persone sono morte, una terza è rimasta ferita, una famiglia ha subito una rapina violenta e un uomo di settantadue anni è entrato in carcere per espiare una pena definitiva. Le famiglie di tutti i protagonisti porteranno a lungo le conseguenze di pochi minuti.

Sul piano giuridico, tuttavia, il messaggio delle sentenze è chiaro: la legittima difesa tutela chi reagisce a un pericolo attuale; non legittima l’inseguimento e l’uso letale della forza quando l’aggressione è ormai terminata. La responsabilità dei rapinatori per la violenza commessa non elimina i limiti imposti a chi reagisce.

La lezione più importante non riguarda soltanto Mario Roggero. Riguarda il dovere di conoscere le norme prima di invocarle e la responsabilità di chi, per consenso politico o visibilità mediatica, le riduce a slogan. Quando la propaganda sostituisce il diritto, il conto arriva dopo: in anni di reclusione, vite spezzate, famiglie travolte e costi umani, sociali ed economici incalcolabili.

La legittima difesa non è una formula assolutoria preventiva: esiste soltanto finché esiste un’offesa attuale dalla quale sia necessario difendersi.

Riferimenti documentali essenziali

  • Corte d’assise di Asti, sentenza pronunciata il 4 dicembre 2023 e depositata il 28 febbraio 2024.
  • Corte d’assise d’appello di Torino, sentenza pronunciata il 3 dicembre 2025 e depositata il 2 febbraio 2026; in particolare, le pagine dedicate alla legittima difesa, all’eccesso colposo, al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili.
  • Corte di cassazione, Prima sezione penale, decisione del 15 luglio 2026 di rigetto del ricorso; motivazioni non ancora depositate alla data di pubblicazione del presente articolo.