Poliziotti lasciati soli nel labirinto dell’immigrazione

Dal processo per i “175 sequestri” al decreto del Tribunale di Trieste: due facce della stessa medaglia

Nel diritto dell’immigrazione gli errori e i vuoti del legislatore non rimangono purtroppo confinati nei codici. Ricadono sulle persone trattenute, sull’efficacia dei provvedimenti e, troppo spesso, sui poliziotti chiamati ad applicare sul campo norme incomplete, contraddittorie o difficilmente coordinabili.

La vicenda giudiziaria raccontata nel mio libro “I 175 sequestri di persona della Banda Baffi” ne rappresenta una dimostrazione drammatica.

Per oltre otto anni e mezzo alcuni appartenenti alla Polizia di Stato sono rimasti coinvolti in un procedimento penale per plurimi sequestri di persona. Era stato loro contestato di avere temporaneamente trattenuto cittadini stranieri nelle sale controllo del Commissariato di Villa Opicina e in locali della Questura di Trieste, durante l’esecuzione delle procedure di espulsione e di accompagnamento alla frontiera.

In primo grado gli imputati furono assolti perché il fatto non sussiste.

La Corte d’Appello, pur modificando la formula assolutoria, concluse definitivamente che il fatto non costituisce reato. La sentenza divenne irrevocabile il 10 ottobre 2020.

Nelle motivazioni, l’inclito Consesso riconobbe che gli operatori avevano agito nell’ambito di un sistema organizzativo consolidato da anni, applicando direttive provenienti dai vertici amministrativi e di pubblica sicurezza. Gli stessi Giudici descrissero la disciplina delle espulsioni come oggettivamente complessa e difficile da attuare, ripetutamente colpita dagli interventi della Corte costituzionale senza che il legislatore provvedesse tempestivamente a colmare i vuoti normativi.

Una descrizione che conserva oggi una straordinaria attualità.

IL LEGISLATORE INTERVIENE, MA SOLO DOPO

Mentre il processo era ancora in corso, il legislatore intervenne con il decreto-legge n. 113 del 2018, successivamente convertito nella legge n. 132 del 2018.

La nuova disciplina ammise, in determinate condizioni e previa autorizzazione del giudice di pace, la temporanea permanenza dello straniero in strutture idonee nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Consentì inoltre, dopo l’udienza di convalida, una permanenza limitata nei locali idonei dell’ufficio di frontiera interessato, quando non fosse possibile procedere immediatamente all’allontanamento.

Il legislatore, dunque, riconobbe espressamente la necessità operativa di utilizzare anche strutture diverse dai centri di permanenza per i rimpatri.

Non si può affermare che la norma del 2018 abbia retroattivamente “sanato” le condotte precedenti. È però difficile ignorare il significato politico e sistematico di quell’intervento: il problema organizzativo esisteva davvero e non era stato creato dai poliziotti finiti sotto processo.

Chi operava sul territorio era stato chiamato a garantire l’esecuzione di provvedimenti dello Stato senza disporre di una disciplina sufficientemente chiara, di strutture adeguate e di procedure capaci di proteggere contemporaneamente lo straniero e l’operatore.

LA CONSULTA: I PRESUPPOSTI DEL TRATTENIMENTO ESISTONO, LA DISCIPLINA DEI “MODI” NO

Con la recentissima declaratoria n. 96 del 2025, la Corte costituzionale ha affrontato il tema delle modalità del trattenimento amministrativo nei CPR.

La Consulta non ha messo in discussione, in termini generali, la possibilità di trattenere amministrativamente lo straniero nei casi tassativamente previsti dalla legge. Ha però accertato l’esistenza di un grave vuoto normativo riguardante i “modi” della restrizione della libertà personale caposaldo della nostra Carta dei Valori.

L’articolo 13 della Costituzione impone infatti che la legge disciplini non soltanto i casi nei quali una persona può essere privata della libertà, ma anche, almeno nel loro nucleo essenziale, le modalità attraverso le quali tale limitazione viene concretamente eseguita.

Secondo la Corte, la normativa vigente è inidonea a definire con sufficiente precisione i diritti delle persone trattenute e lascia uno spazio eccessivo a regolamenti, direttive amministrative e determinazioni discrezionali.

La questione è stata dichiarata inammissibile perché la Corte non poteva sostituirsi al Parlamento introducendo una disciplina completamente nuova. Ma il forte monito rivolto al legislatore è inequivocabile: occorre una legge organica che stabilisca contenuti e limiti del trattenimento, caratteristiche dei locali, condizioni di soggiorno, assistenza sanitaria, alimentazione, igiene, colloqui con difensori e familiari, tutela della dignità e strumenti di controllo giurisdizionale.

I presupposti del trattenimento possono quindi essere previsti dalla legge, ma le sue modalità rimangono insufficientemente disciplinate.

Sono due facce della stessa medaglia.

Non basta stabilire quando una persona possa essere trattenuta. È necessario stabilire con altrettanta precisione come debba esserlo. Quando viene limitata la libertà personale, titolo e modalità non possono essere separati.

IL DECRETO DEL TRIBUNALE DI TRIESTE DEL 4 AGOSTO 2026

In questo quadro si inserisce il decreto emesso il 4 agosto 2026 dal Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di immigrazione.

Il provvedimento riguarda un cittadino colombiano (ma in totale sono stati quattro i casi decisi nello stesso modo) la cui domanda di protezione internazionale era stata dichiarata infondata applicando la procedura accelerata di frontiera prevista dal nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.

Il Tribunale ha rilevato che la normativa italiana richiede un decreto del Ministro dell’interno per individuare le zone di frontiera e di transito nelle quali svolgere tale procedura. Alla data della decisione, secondo quanto accertato dal giudice, quel decreto non era ancora stato adottato.

Il Tribunale non ha quindi dichiarato, in termini generali, che Trieste non possa essere una zona di frontiera né che non possa ospitare un PAF. Ha stabilito qualcosa di più preciso: in quel caso mancava il presupposto normativo necessario per applicare la procedura accelerata di frontiera.

Per questa ragione ha dichiarato insussistenti i relativi presupposti, convertito il rito processuale e riconosciuto la sospensione automatica del provvedimento impugnato per tutta la durata del giudizio.

Anche questa volta il problema non nasce dal comportamento del singolo poliziotto. Nasce a monte, nell’architettura normativa e amministrativa predisposta dallo Stato.

DUE MONITI DELLA CONSULTA, A DISTANZA DI DICIOTTO ANNI

Quello contenuto nella sentenza n. 96 del 2025 non è, peraltro, il primo richiamo rivolto dalla Corte costituzionale al legislatore.

Già con la sentenza n. 22 del 2007, occupandosi delle sanzioni penali collegate all’illecito ingresso o trattenimento dello straniero nel territorio nazionale, la Consulta aveva descritto con parole durissime lo stato della legislazione:

«Occorre tuttavia riconoscere che il quadro normativo in materia di sanzioni penali per l’illecito ingresso o trattenimento di stranieri nel territorio nazionale, risultante dalle modificazioni che si sono succedute negli ultimi anni, anche per interventi legislativi successivi a pronunce di questa Corte, presenta squilibri, sproporzioni e disarmonie».

La Corte concludeva rilevando espressamente «l’opportunità di un sollecito intervento del legislatore, volto ad eliminare gli squilibri e le disarmonie del quadro normativo».

Non si trattava, dunque, di un’osservazione generica né di una valutazione dottrinale. Era un preciso monito rivolto al Parlamento dalla Corte costituzionale.

Quel monito risale al 2007.

Diciotto anni dopo, con la sentenza n. 96 del 2025, la Consulta è stata costretta a intervenire nuovamente, questa volta sulle modalità del trattenimento amministrativo nei CPR, affermando:

«Spetta, dunque, al legislatore adottare una disciplina che assicuri un’adeguata base legale alle enunciate istanze, tanto più urgente in considerazione della centralità della libertà personale nel disegno costituzionale».

Le due pronunce riguardano profili giuridici differenti: la prima il sistema sanzionatorio connesso all’ingresso e al trattenimento illegale; la seconda i “modi” della detenzione amministrativa nei CPR. Ma, lette insieme, consegnano un messaggio istituzionale inequivocabile.

Da quasi vent’anni la Corte costituzionale segnala squilibri, sproporzioni, disarmonie e vuoti normativi nella disciplina dell’immigrazione. Da quasi vent’anni sollecita un intervento legislativo coordinato, coerente e costituzionalmente sostenibile.

Nel frattempo, però, chi ha continuato a operare?

I poliziotti.

Sono stati loro a dover trasformare disposizioni frammentarie, circolari amministrative, direttive, modifiche legislative e pronunce giurisdizionali in decisioni concrete, immediate e operative. Sono stati loro a dover garantire contemporaneamente la sicurezza delle frontiere, l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione e il rispetto della libertà personale degli stranieri.

Ed è proprio questo il punto politico e di tutela di chi lavora sul campo che non può più essere eluso: se persino la Corte costituzionale denuncia da anni le disarmonie del sistema, non è accettabile che le conseguenze di quelle disarmonie vengano scaricate sugli ultimi anelli della catena.

Il processo per i “175 sequestri”, la sentenza n. 22 del 2007, la sentenza n. 96 del 2025 e il decreto del Tribunale di Trieste del 4 agosto 2026 non sono episodi isolati.

Sono capitoli della stessa storia.

Una storia nella quale il legislatore interviene in ritardo, la giurisprudenza tenta di ricomporre le contraddizioni e i poliziotti vengono lasciati soli, esposti al rischio di dover rispondere personalmente dell’incompletezza delle leggi e dell’inadeguatezza dell’organizzazione amministrativa.

Ora non servono altre circolari o nuove soluzioni provvisorie. Serve un intervento legislativo organico che armonizzi casi, modi, luoghi, procedure e garanzie del trattenimento e dell’allontanamento dello straniero.

Lo chiede la tutela dei diritti fondamentali.

Lo impone la certezza del diritto.

Lo esige la tutela dei poliziotti.

NON POSSONO PAGARE SEMPRE GLI OPERATORI

Il diritto dell’immigrazione incide direttamente sulla libertà personale, sulla sicurezza delle frontiere e sull’esecuzione di decisioni amministrative e giudiziarie. Non può essere costruito attraverso interventi frammentari, circolari, prassi locali e correzioni successive.

Ogni vuoto legislativo espone contemporaneamente due soggetti deboli: lo straniero, che rischia di subire una compressione illegittima dei propri diritti, e il poliziotto, che rischia di essere chiamato a rispondere personalmente per avere applicato disposizioni, direttive e procedure predisposte da altri.

Non si tratta di contrapporre la tutela dei migranti alla tutela dei poliziotti. Le due garanzie devono procedere insieme.

Una normativa chiara protegge la libertà e la dignità dello straniero, ma protegge anche l’operatore da responsabilità penali, civili e disciplinari derivanti da scelte legislative e organizzative che non gli appartengono.

Il Parlamento e il Governo devono quindi intervenire con urgenza, recependo i ripetuti e continui moniti della Corte costituzionale e le indicazioni della giurisprudenza per armonizzare l’intera disciplina:

  • individuando formalmente e senza ambiguità le zone di frontiera e di transito;
  • disciplinando con legge primaria i modi del trattenimento amministrativo;
  • definendo caratteristiche e requisiti dei locali utilizzabili;
  • assicurando controlli giurisdizionali effettivi;
  • prevedendo protocolli nazionali uniformi e non semplici prassi territoriali;
  • garantendo una specifica tutela legale agli operatori che agiscono correttamente in esecuzione di disposizioni dell’Amministrazione.

La Corte costituzionale ha già indicato la strada. La giurisprudenza continua a segnalare le lacune. Il mio processo ha mostrato quale prezzo possano pagare i poliziotti quando lo Stato non interviene in tempo.

Dopo otto anni e mezzo di procedimento penale, una doppia assoluzione non restituisce integralmente ciò che è stato perduto.

Il legislatore non può continuare a produrre vuoti, lasciare che siano i poliziotti a riempirli sul campo e intervenire soltanto quando il danno è già stato fatto.

La legalità non può essere pretesa soltanto dagli ultimi anelli della catena. Deve cominciare da chi scrive le leggi, organizza i servizi e impartisce le direttive.

dr. Fabrizio Maniago
Presidente dell’Associazione culturale Quisque de Populo Centro Studi per la Legalità, i Diritti e le Istituzioni