Il caso Cortese e il tempo della giustizia

Fiducia nella magistratura e pari dignità per chi affronta un processo

di Fabrizio Maniago
Presidente dell’Associazione Quisque de Populo
24 ottobre 2026

Il nuovo rinvio meritale nel caso Shalabayeva disposto dalla Suprema Corte di Cassazione riporta al centro una questione che riguarda tutti: quanto può durare l’attesa della giustizia nella vita di una persona? Il 22 ottobre la Cassazione ha disposto un terzo giudizio d’appello per i cinque poliziotti coinvolti, tra i quali Renato Cortese. I confini esatti del nuovo giudizio andranno letti nelle motivazioni, senza sovrapporre alle decisioni della Corte le richieste delle parti. [1–2]

Quisque de Populo esprime la massima fiducia nella magistratura ed il pieno rispetto per la sua indipendenza e per le sue decisioni. Il sistema delle impugnazioni è una garanzia di civiltà giuridica: permette di verificare la correttezza delle pronunce e di rimediare ad eventuali errori. Un annullamento con rinvio va compreso attraverso le sue ragioni giuridiche. Non autorizza a proclamare sui giornali una vittoria o una sconfitta, né a sostituire al giudice il consenso del pubblico.

A Renato Cortese e agli altri colleghi coinvolti va la nostra vicinanza per il peso umano e professionale di un’attesa tanto lunga. Comprendiamo e condividiamo l’esigenza di non lasciarli soli. La solidarietà nei loro confronti non comporta alcuna contrapposizione alla magistratura: esprime l’attenzione dovuta a persone che, mentre attendono l’accertamento definitivo delle responsabilità, continuano a vivere le conseguenze del processo.

Proprio questa fiducia ci porta a chiedere che la giustizia disponga delle condizioni necessarie per decidere bene ed in tempi ragionevoli. Tredici anni dai fatti occorsi nel 2013, con un nuovo passaggio processuale (il sesto) ancora da celebrare, impongono una riflessione sul funzionamento complessivo del sistema. Non è un giudizio sulla responsabilità dei singoli magistrati. È una domanda sulla capacità dello Stato di tutelare le persone mentre accerta le responsabilità.

I processi devono celebrarsi nei tribunali. È lì che le prove vengono assunte e pesate, le difese possono intervenire e le decisioni devono essere motivate. L’informazione giudiziaria svolge un compito essenziale di conoscenza e controllo pubblico. Quando però il racconto assume i tempi e i linguaggi dello spettacolo, l’esigenza di capire rischia di cedere alla ricerca dell’audience. L’imputato diventa un personaggio, ogni udienza un episodio e ogni provvedimento l’occasione per un nuovo verdetto mediatico.

Informare, esprimere solidarietà e discutere criticamente una vicenda giudiziaria sono attività legittime e preziose. Occorre però custodire la distinzione fra il sostegno alle persone e l’accertamento delle responsabilità, che appartiene ai tribunali. La vicinanza agli imputati e il rispetto della magistratura possono e devono convivere, senza trasformare il processo in uno spettacolo o le sue decisioni in una competizione fra schieramenti.

La velocità è fondamentale, purché si accompagni alla pienezza delle garanzie. L’articolo 111 della Costituzione affida alla legge il compito di assicurare la ragionevole durata del processo; l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutela il diritto a una decisione entro un termine ragionevole. Non si tratta di un’esigenza accessoria. Un processo che si prolunga incide pesantemente sul lavoro, sulle relazioni, sulla salute e sulla possibilità di progettare il futuro.

Come scrive un grande giurista il Processo “è una pena, è la sola vera pena” al di là del suo epilogo [3]. Altrettanto autorevolmente è stato sottolineato che “la nona vittima del processo infinito è l’innocenza. L’imputato innocente subisce una pena ingiusta, che è il processo stesso. Quando il processo è infinitamente lungo, la sentenza di assoluzione sarà inutile, perché non potrà lenire dolori e ferite oramai incancellabili. Ogni imputato ha diritto ad una ragionevole durata del processo, e il diritto dell’imputato senza macchia è ancora più drammaticamente inalienabile” [4]

La legge Pinto, n. 89 del 24 marzo 2001, nasce anche per offrire un rimedio interno alla violazione di quel diritto, nel contesto delle ripetute contestazioni rivolte all’Italia a Strasburgo per l’eccessiva durata dei procedimenti. Consente di chiedere un’equa riparazione per il danno derivante dall’attesa irragionevole. Riconosce esplicitamente che anche il tempo del processo può produrre un pregiudizio giuridicamente rilevante, distinto dall’esito dell’accertamento. [5]

La sua evoluzione merita però attenzione. Nel 2012 furono introdotti parametri legali di durata e una fascia di indennizzo da 500 a 1.500 euro per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, eccedente il termine ragionevole. La legge di stabilità 2016, n. 208 del 2015, abbassò la fascia ordinaria a 400–800 euro, prevedendo anche maggiorazioni per ritardi particolarmente protratti, riduzioni e nuove condizioni di accesso. Il confronto fra gli importi di base rende evidente la contrazione della tutela economica, pur senza esaurire il calcolo concreto dell’indennizzo. [6–7]

Altrettanto significativo è ciò che è accaduto agli adempimenti richiesti per ottenere la riparazione. Nel processo penale, il mancato deposito di un’istanza di accelerazione poteva impedire l’accesso all’indennizzo. La Corte costituzionale è intervenuta prima con la sentenza n. 169 del 2019 sulla disciplina del 2012 e poi con la n. 175 del 2021 su quella introdotta nel 2015. Ha rimosso questi sbarramenti perché l’istanza, priva di un’effettiva capacità di accelerare il giudizio, non poteva diventare la condizione per chiedere tutela contro la sua durata eccessiva. [8–9]

È un esempio concreto del valore della magistratura come presidio dei diritti. Ed è anche la ragione per cui possiamo parlare criticamente di un depotenziamento del rimedio: ridurre gli importi e moltiplicare gli ostacoli può alleggerire il costo dell’indennizzo per lo Stato senza ridurre il tempo sofferto dalle persone. L’esigenza di contenere la spesa è legittima, ma non può trasformarsi nell’obiettivo di pagare meno rendendo più difficile far valere un diritto. La misura del successo dovrebbe essere la diminuzione dei ritardi.

Il problema riguarda persino il pagamento delle somme già riconosciute. Il Ministero della giustizia ha avviato il progetto PintoPaga per smaltire l’arretrato dei decreti depositati fino al 2022, indicando circa 80.000 decreti e un debito di circa 400 milioni di euro, comprensivo di interessi e spese. È un intervento necessario, che mostra quanto sia concreta una seconda attesa: quella per ricevere la riparazione dell’attesa precedente. [10]

Nessun indennizzo, per quanto dovuto e adeguato, può restituire integralmente gli anni trascorsi. Nel processo, tempo significa anche sofferenza: una preoccupazione che entra in famiglia, una scelta rinviata, una reputazione sospesa. Non è una condizione riservata agli innocenti poi assolti. La ragionevole durata protegge ogni persona coinvolta, comprese quelle che attendono giustizia per un’offesa subita. Una decisione tempestiva serve a tutti.

L’attenzione e la solidarietà raccolte attorno a Cortese rappresentano un segnale positivo. L’auspicio è che questa sensibilità raggiunga anche i tanti Colleghi meno conosciuti che affrontano analoghe attese lontano dai riflettori. La vicenda della cosiddetta Banda Baffi, conclusa con una doppia assoluzione dopo oltre otto anni e mezzo, richiama proprio questa esigenza: riconoscere a tutti la stessa dignità, senza che il grado o la notorietà determinino la misura dell’ascolto e della vicinanza [11].

Gli incidenti di percorso possono accadere a tutti, dal primo della fila all’ultimo degli agenti. Riconoscerlo non significa assolutamente minimizzare le accuse o sottrarre qualcuno al doveroso ed imprescindibile accertamento delle responsabilità posto in essere dentro il Processo. Significa ricordare che il grado e la notorietà non cambiano il valore di una vita né il peso degli anni trascorsi sotto processo. Su questo piano siamo tutti uguali e tutti dobbiamo essere trattati allo stesso modo: con rispetto, con le medesime garanzie e soprattutto con una giustizia capace di decidere in tempi ragionevoli.

Fonti e riferimenti

[1] ANSA 22 ottobre 2026 Appello ter per i cinque imputati e prescrizione relativa alla madre. Le richieste del procuratore generale sono distinte dalla decisione della Corte. Apri la fonte

[2] LaPresse 22 ottobre 2026 Nuovo giudizio a Firenze e necessità di leggere le motivazioni per definirne i confini. Apri la fonte

[3] SATTA, Il mistero del processo, Adelphi, 2023, pg. 27

[4] CARINGELLA, 10 lezioni sulla giustizia, per cittadini curiosi e perplessi, Mondadori, 2017, pg. 77

[5] Consiglio d’Europa 2006 The improvement of domestic remedies, contributo sulla nascita della legge Pinto, pp. 37–39. Per il quadro dei diritti: Costituzione art. 111 e CEDU art. 6. Apri la fonte

[6] Decreto legge 83 del 2012 art 55 convertito dalla legge 134 del 2012 Testo coordinato pubblicato da ACaMIR Regione Campania, pp. 91–93: termini e originario art. 2-bis. Apri la fonte

[7] Senato della Repubblica XVII legislatura Dossier 113 Analisi delle modifiche poi introdotte dalla legge 208/2015, art. 1 comma 777: riduzione della fascia base, maggiorazioni e condizioni. Il dossier esamina il testo in corso di approvazione. Apri la fonte

[8] Corte costituzionale sentenza 169 del 2019 Illegittimità della preclusione collegata all’omessa istanza di accelerazione prevista dalla disciplina del 2012. Apri la fonte

[9] Corte costituzionale sentenza 175 del 2021 Illegittimità dell’inammissibilità nel penale per mancata istanza preventiva prevista dalla riforma del 2015. La pronuncia non elimina indistintamente tutti i rimedi preventivi degli altri riti. Apri la fonte

[10] Ministero della giustizia pagina Legge Pinto aggiornata al 20 agosto 2026 Progetto PintoPaga e dimensione dell’arretrato. I dati descrivono il programma ministeriale e non certificano i pagamenti già eseguiti. Apri la fonte

[11] Fabrizio Maniago sito dell’autore Presentazione della vicenda Banda Baffi e del volume che la ricostruisce. Apri la fonte